Con la pubblicazione della nuova guida interpretativa e delle FAQ sul Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), la Commissione europea ha chiarito diversi punti che, per aziende alimentari, importatori, esportatori e fornitori di packaging, erano rimasti poco definiti. L'intenzione è rendere più leggibili alcuni passaggi pratici: chi è davvero il soggetto responsabile, quali obblighi scattano dal 2026, quali invece partono più avanti, e su quali aspetti servirà già ora preparare documentazione tecnica e verifiche interne.
Per chi opera nel food, è utile comprendere tempistiche e modalità applicative. Il PPWR entrerà in vogore dal 12 agosto 2026, ma non tutte le prescrizioni si muovono con lo stesso calendario. Alcune regole diventano operative subito, altre dipendono da futuri atti delegati o di esecuzione, e proprio su questo la guida della Commissione introduce precisazioni importanti.
Indice dei contenuti:
- PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti
- Riciclabilità, obbligo generale dal 2026 ma criteri tecnici completi più avanti
- Contenuto riciclato nella plastica: esenzioni e prove documentali
- Compostabilità (i casi del caffè e del tè)
- Riduzione del packaging e spazio vuoto
- Etichettatura: verso un sistema unico europeo
- Divieti: ortofrutta, HoReCa e bevande
- Le priorità operative per aziende alimentari e fornitori
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Tra i chiarimenti più rilevanti per il settore alimentare c'è quello sui PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Dal 12 agosto 2026 questi imballaggi non potranno essere immessi sul mercato se superano i limiti previsti dal regolamento. La guida chiarisce inoltre che non è previsto un periodo generale di esaurimento scorte: gli imballaggi food contact immessi sul mercato dopo quella data dovranno essere conformi, mentre quelli già immessi sul mercato prima potranno restare in commercio e non dovranno essere ritirati.
Per le aziende questo passaggio ha una ricaduta operativa concreta: nel caso di imballaggi di vendita e raggruppati, l'immissione sul mercato avviene in genere quando l'imballaggio viene riempito, perché anche le fasi finali, come la sigillatura, possono incidere sulla conformità. Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, invece, il riferimento è normalmente l'immissione sul mercato da vuoti. La guida specifica inoltre che non sono previste eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.
Un altro elemento utile riguarda i controlli: in assenza di un metodo armonizzato unico a livello UE per verificare i PFAS negli imballaggi food contact, la Commissione propone un approccio di controllo a più fasi, pensato per aiutare le autorità e, indirettamente, anche i fornitori a impostare prove e verifiche in modo più coerente.
Riciclabilità, obbligo generale dal 2026 ma criteri tecnici completi più avanti
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la riciclabilità. La guida conferma che il principio secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili si applica già dal 12 agosto 2026. Allo stesso tempo, però, precisa che i criteri tecnici completi sul design for recycling non scatteranno subito: la parte più dettagliata dell'articolo 6, legata agli atti delegati della Commissione, si applicherà dal 1° gennaio 2030 oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tali atti, se successiva.
Tradotto in termini pratici, questo significa che fino a quel momento i produttori dovranno continuare a riferirsi al quadro precedente sulla recuperabilità per riciclo materiale e agli standard armonizzati già esistenti. È una precisazione importante perché evita una lettura troppo rigida secondo cui, da agosto 2026, dovrebbero essere già disponibili e applicabili tutti i nuovi criteri tecnici completi del PPWR. La Commissione chiarisce anche che la procedura di valutazione della conformità per la riciclabilità, nel senso di piena aderenza al PPWR, non è ancora da applicare fino all'entrata in vigore degli atti delegati previsti per questo ambito.
Contenuto riciclato nella plastica: esenzioni e prove documentali
Le quote minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica non partono nel 2026, ma dal 1° gennaio 2030 oppure tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione dedicato al calcolo del contenuto riciclato, se successiva. Anche qui la Commissione interviene per chiarire casi pratici molto utili per il food.
Il primo è che alcune esenzioni si applicano direttamente, senza bisogno di una preventiva autorizzazione della Commissione o dell'autorità nazionale. È il caso degli imballaggi plastici destinati al contatto con alimenti quando l'uso di contenuto riciclato comporterebbe un rischio per la salute umana e una non conformità alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti. Però questa esenzione non è automatica in senso sostanziale: il fabbricante deve dimostrarla nella documentazione tecnica, specificando il polimero interessato e documentando, tra l'altro, l'assenza di una tecnologia di riciclo autorizzata e disponibile su scala industriale per quel caso.
Un secondo chiarimento riguarda le esenzioni previste per il contenuto riciclato negli imballaggi in plastica. Da un lato, l'articolo 7(5)(b) esclude dall'obbligo le parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'unità di imballaggio: è il caso, ad esempio, di alcune etichette o di piccoli componenti plastici secondari. Dall'altro, la Commissione chiarisce che, in certi casi, l'esenzione dipende non dal singolo componente ma dal tipo di imballaggio a cui esso è associato. Per questo motivo, i tappi in plastica usati per il latte devono rispettare i futuri target di contenuto riciclato, perché il latte non rientra tra le categorie esentate. Diverso il caso dei tappi impiegati nel packaging del latte in polvere per lattanti, che beneficiano invece della specifica esenzione prevista dall'articolo 7(4)(g). In pratica, non conta solo il tappo in sé, ma il regime applicabile all'imballaggio complessivo in cui viene utilizzato.
Per gli importatori c'è poi un altro punto da non trascurare: quando si parla di plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti, anche gli imballaggi importati devono rispettare le prescrizioni dell'UE sulle plastiche riciclate per uso food contact. Non basta quindi acquistare materiale riciclato fuori dall'Unione: serve poter dimostrare che il materiale rispetta i criteri europei applicabili.
Compostabilità: la guida restringe il campo e chiarisce i casi del caffè e del tè
La nuova documentazione europea aiuta anche a evitare un equivoco diffuso. In particolare, il PPWR non spinge verso una compostabilità generalizzata del packaging, ma la limita ad alcune applicazioni specifiche. Per il settore food il passaggio più interessante riguarda filtri, sacchetti e unità monodose per tè e caffè.
Le FAQ chiariscono che i sacchetti permeabili per tè, caffè o altre bevande, così come alcune unità monodose "soft after-use", rientrano tra i formati per cui la compostabilità è obbligatoria. Diverso il caso delle capsule non permeabili destinate a macchine: non sono automaticamente soggette a obbligo generalizzato di compostabilità a livello UE. Gli Stati membri possono però imporlo sul proprio territorio in presenza di adeguate infrastrutture di raccolta e trattamento del rifiuto organico. La Commissione chiarisce che la possibilità per gli Stati membri di richiedere la compostabilità di alcune capsule per bevande non vieta automaticamente le capsule metalliche (in altre parole, gli Stati membri non possono vietarle sulla base del PPWR).
Un dettaglio temporale utile è che l'articolo sulla compostabilità si applica dal 12 febbraio 2028. Prima di quella data, gli Stati membri non sono obbligati ad accettare queste tipologie di imballaggio nel flusso dei bio-rifiuti, anche se la Commissione li incoraggia a farlo.
Riduzione del packaging e spazio vuoto: i chiarimenti che interessano il design
La guida e le FAQ intervengono anche su un altro tema destinato ad avere impatto sullo sviluppo confezione: la minimizzazione dell'imballaggio. Entrambe le parti dell'articolo 10 si applicheranno dal 1° gennaio 2030. La Commissione chiarisce che elementi come doppie pareti, falsi fondi, alette frontali e strati aggiuntivi non potranno essere usati solo per dare una percezione di maggiore volume del prodotto. Saranno ammissibili solo quando servono realmente a garantire la funzionalità dell'imballaggio o aggiungono una funzione legittima, e tutto questo dovrà essere giustificato nella documentazione tecnica.
Per il settore alimentare è interessante anche il rapporto tra minimizzazione e spazio vuoto. Il limite del 50% non vale per tutti gli imballaggi, ma solo per imballaggi raggruppati, di trasporto e per e-commerce. Per l'imballaggio di vendita non esiste invece una soglia massima numerica uguale per tutti, ma resta l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario e di poterlo dimostrare. Le FAQ precisano anche che materiali di riempimento come carta, cuscini d'aria, gommapiuma, trucioli o chips di polistirolo vengono considerati, ai fini del calcolo, come spazio vuoto.
Come prescrizione generale, va distinta la tutela del design dal limite sullo spazio vuoto. Anche se alcune caratteristiche dell'imballaggio possono essere giustificate da esigenze di design, questo non significa automaticamente poter superare la soglia del 50% di spazio vuoto prevista dall'articolo 24 per gli imballaggi a cui essa si applica.
Etichettatura: verso un sistema unico europeo
Per chi vende in più mercati UE, uno dei punti più interessanti è quello sull'etichettatura armonizzata. Le regole europee sui pittogrammi per la corretta raccolta entreranno in gioco dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l'atto di esecuzione che ne definirà le specifiche, se successivo. La Commissione chiarisce che l'etichettatura prevista dall'articolo 12 ha carattere esaustivo e pienamente armonizzato. In sostanza, gli Stati membri non potranno mantenere accanto ad essa altri sistemi nazionali obbligatori di istruzioni di conferimento oltre il periodo transitorio.
Le FAQ precisano anche alcuni confini utili. L'obbligo di etichettatura per il corretto conferimento non si applica al packaging di trasporto, ad eccezione di quello per e-commerce, né agli imballaggi soggetti a sistema di deposito cauzionale. Inoltre, le informazioni relative alla responsabilità estesa del produttore non dovranno comparire come etichette fisiche, il regolamento consente queste informazioni solo in formato digitale.
Altro passaggio da non sottovalutare è che le vecchie sigle identificative dei materiali basate sulla decisione 97/129/CE potranno continuare a essere usate solo fino al 12 agosto 2028. Dopo quella data, non saranno più ammesse. La guida precisa infine che indicare in etichetta il contenuto riciclato o bio-based non è obbligatorio; chi decide di farlo dovrà però attenersi alle specifiche tecniche armonizzate UE.
Divieti: ortofrutta, HoReCa e bevande
Molti divieti del PPWR scatteranno dal 2030, ma la nuova documentazione aiuta già a capire dove si concentrerà l'attenzione. Per il food service, un chiarimento importante riguarda le porzioni monouso in plastica per condimenti, conserve, salse, creme da caffè, zucchero e seasoning nel canale HoReCa. La Commissione conferma che le esenzioni esplicite sono limitate al take-away di cibi pronti destinati al consumo immediato e al settore sanitario. Non c'è, al momento, una base giuridica per estendere queste deroghe ad altri ambiti.
Per l'ortofrutta, le FAQ ribadiscono che i prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati sotto 1,5 kg non potranno essere preimballati, salvo i casi che verranno chiariti più avanti nelle linee guida specifiche della Commissione.
Resta invece verosimilmente fuori da questo specifico divieto la IV gamma, come nel caso delle insalate in busta. Le FAQ chiariscono infatti che la restrizione riguarda la frutta e verdura fresca non alterata. Di conseguenza, i prodotti già lavati, selezionati, tagliati o preparati per il consumo non sembrano rientrare, in linea generale, nella nozione di ortofrutta fresca non trasformata. Su questo punto, tuttavia, saranno le future linee guida della Commissione a fornire indicazioni più dettagliate.
Sul fronte dei multipack, il divieto colpirà il grouped packaging monouso in plastica usato come confezione di convenienza al punto vendita quando è pensato per facilitare il trasporto e incoraggiare l'acquisto di più unità. Questo divieto riguarda quindi solo i punti vendita al dettaglio (per il consumatore finale), e non gli imballaggi impiegati nei rapporti B2B tra imprese lungo la filiera.
Per il comparto beverage vale poi la pena seguire da vicino i chiarimenti sul riuso. I distributori finali, inclusi bar e ristoranti, rientrano in linea generale negli obiettivi di riutilizzo per le bevande dal 2030, ma con esenzioni importanti, tra cui quella per i punti vendita con superficie inferiore a 100 m².
Quanto ai sistemi di deposito cauzionale, il traguardo di riferimento resta il 90% di raccolta separata entro il 1° gennaio 2029 per bottiglie in plastica monouso e contenitori metallici per bevande fino a tre litri, salvo eventuali esenzioni nazionali nei casi previsti. Se la soglia non sarà raggiunta, gli Stati membri dovranno assicurare l'operatività di un sistema di deposito cauzionale (DRS) per i formati interessati, salvo i casi in cui abbiano ottenuto nei tempi previsti un'esenzione basata sul raggiungimento di almeno l'80% di raccolta nel 2026 e su un piano credibile per arrivare al 90% entro il 2029.
Le priorità operative per aziende alimentari e fornitori
Alla luce di questi chiarimenti, per le imprese il lavoro da impostare già ora è piuttosto chiaro. Serve innanzitutto una mappatura degli imballaggi food contact, con attenzione specifica a PFAS, tecnologie di riciclo disponibili e documentazione dei materiali. In parallelo, conviene distinguere fin da subito tra ciò che richiede adeguamento nel breve termine e ciò che dipenderà da atti successivi, evitando sia allarmismi sia ritardi.
Alcuni punti che emergono, da attenzionare per aziende food & beverage e per fornitori di imballaggi, sono i seguenti:
- verificare i formati food contact più esposti al tema PFAS e le relative prove di conformità;
- rivedere i progetti di confezione che puntano su sovraimballaggio, spessori ridondanti o volumi percepiti artificialmente più grandi;
- chiarire, per ogni referenza e per ogni mercato, chi è il manufacturer (in genere il soggetto che definisce l'imballaggio e ne risponde ai fini della conformità) e chi è il producer (l'operatore che lo immette per la prima volta nel singolo Stato membro ai fini EPR);
- preparare una strategia sui futuri obblighi sulla quota di contenuto riciclato, soprattutto per le plastiche a contatto con gli alimenti;
- monitorare con attenzione i futuri atti di esecuzione (che rendono operativa la normativa) su etichettatura, calcolo del contenuto riciclato, spazio vuoto e progettazione orientata al riciclo.
In altre parole, la nuova guida aiuta a capire dove intervenire subito e dove, invece, la conformità dipenderà ancora da passaggi tecnici successivi. Per l'industria alimentare è già un'indicazione utile per prepararsi alla fase operativa. Il tema imballaggi, oltre ad essere affrontato come questione ambientale o di comunicazione, è anche un nodo che incide su pianificazione, progettazione, responsabilità legale, accesso ai mercati e organizzazione della supply chain.